Fabbricati

L'assicurazione condominio permette di tutelare i condomini contro gli eventuali danni che possono verificarsi nel fabbricato, le perdite e i danni causati dal fabbricato stesso o quelli derivanti da pertinenze dell'immobile stesso. Previo pagamento di una somma annuale (premio)è garantita la totale copertura delle spese relative ai danni rientranti nelle garanzie comprese nel contratto di polizza. La compagnia assicurativa stessa finanzierà quindi i costi complessivi dei danni causati nell'immobile o dal fabbricato stesso dove trova ubicazione il condominio.

I danni causati dall'immobile o all'interno dell'immobile,in un fabbricato dove sono presenti diverse abitazioni producono dei costi spesso ingenti. La sottoscrizione di una polizza globale fabbricati consente ai condomini di tutelarsi da queste spese improvvise o comunque ridurle. I condomini dovranno versare una quota assicurativa ciascuno in base al costo complessivo del premio ed ai propri millesimi di proprietà. La copertura dei danni per i quali si richiede l'assicurazione del condominio deve essere preventivamente decisa e valutata in sede di assemblea condominiale in modo tale da verificare approfonditamente quali siano le esigenze del fabbricato stesso e le eventuali situazioni che si potrebbero verificare nel suo normale, quotidiano e straordinario utilizzo.


La polizza globale fabbricati viene stipulata e firmata a livello condominiale e copre sia i danni che possono avvenire all'interno del condominio, sia quelli eventualmente causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture. La polizza globale fabbricati ha la prerogativa di proteggere e risarcire i danni per gli spazi comuni del condominio, per quelli delle abitazioni private, oltre a tutti quei danni causati dalle strutture alle proprietà o all'incolumità di terze persone. Il compito di effettuare la denuncia del sinistro spetta all'amministratore del condominio, il quale deve farlo sempre non oltre i 3 giorni dalla data del sinistro.

Un documento a cui prestare particolarmente attenzione è quello della quietanza, che l'amministratore sottopone alla firma della persona danneggiata prima di effettuare il risarcimento, che può essere un terzo o un condomino. Con la quietanza, il danneggiato rinuncia ad avanzare ulteriori richieste di risarcimento, considerando quindi sufficiente quello che gli viene offerto. Questo è un documento che deve essere firmato dall'amministratore, in veste di titolare del contratto .Per il motivo appena citato all'amministratore di condominio spetta anche l'accesso a tutti gli atti della liquidazione.


La sottoscrizione di una polizza globale fabbricati è compito dell'amministratore del condominio il quale può farlo anche senza il parere dell'assemblea condominiale, nel caso in cui non sia possibile convocare tutti i condomini che abitano il fabbricato. In questo caso, l'amministratore del condominio che richiede e sottoscrive la polizza assicurativa condominio deve essere titolare di un mandato della durata non superiore a quella del la polizza globale fabbricati stipulata. In caso contrario diventa condizione necessaria ed obbligatoria l'approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti all'assemblea condominiale (almeno il 50% del fabbricato).


COSA COPRE LA POLIZZA

Incendio fulmine, esplosione e scoppio ;

Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali ;

Urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti al Contraente o all'assicurato ne in suo uso o servizio;

Onda sonica determinata da aeromobili ;

Rovina di ascensori e montacarichi conseguenti a rottura di congegni ;

Fumi, gas e vapori dovuti ad eventi previsti in polizza ;

Crollo totale o parziale del fabbricato a causa di sovraccarico neve con il limite d'indennizzo del 50% del massimale fabbricato con un massimo di € 500.000,00 per sinistro;

Spese per rimpiazzo combustibile in caso di spargimento in seguito a rottura accidentale impianti di riscaldamento/refrigerazione a servizio del fabbricato con il limite d'indennizzo del 3% del massimale fabbricato;

Sostituzione o riparazione fissi ed infissi di parti comuni e singole unità immobiliari (in questo caso limite d'indennizzo di € 1.000,00 per sinistro) danneggiati in caso di furto o tentato furto (compresi i danni provocati dai ladri alle parti di muro a contatto con l'infisso);

Onorari a periti, consulenti e professionisti fino al 2% dell'indennizzo e con il massimo di 2.500,00€;

Spese per ricerca e riparazione perdite di gas (riparazione e sostituzione tubature e raccordi; demolizione e ricostruzione parti del fabbricato ai fini del ripristino; sgombero e smaltimento macerie) con il limite d'indennizzo del 3‰ del massimale fabbricato che se inferiore a 300.000,00 € è uguale ad € 900,00;

Sostituzione chiavi o serrature in conseguenza allo scippo o rapina delle stesse con il limite d'indennizzo di € 200,00 per sinistro ed € 1.000,00 per anno;

Spese di demolizione e sgombero residuati del sinistro con il limite di indennizzo del 10% del massimale fabbricato con limite massimo di € 150.00,00;

Danni derivati dalla perdita del canone d'affitto o dal mancato utilizzo del fabbricato danneggiato per un massimo di un anno ;

Danni materiali e diretti del fabbricato dovuti ad eventi socio-politici quali atti vandalici o dolosi di terzi, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio e di terrorismo con il limite d'indennizzo del 50% del massimale fabbricato escluse scritte o imbrattamento, danni subiti da lastre, danni avvenuti nel corso di occupazione non militare per più di 5 giorni consecutivi, danni da contaminazione di sostanze chimiche e biologiche conseguente ad atti terroristici;

Danni provocati da eventi atmosferici quali grandine, vento e ciò da esso trasportato quando questi eventi siano caratterizzati da violenza che sia riscontrabile su più beni posti nelle vicinanze, danni provocati da bagnamento all'interno del fabbricato se conseguente a rotture o lesioni provocate al tetto od ai serramenti dalla violenza degli eventi, con uno scoperto del 10% (30% in caso di fabbricati aperti da uno o più lati, incompleti e tettoie) ed un minimo di € 200.00 per ogni sinistro, con esclusione di intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di gronde, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle sponde di corsi o specchi d'acqua, mareggiate, gelo, frana o cedimento del terreno ;

Danni causati da fenomeni elettrici agli impianti che servono il fabbricato assicurato compresi citofoni,videocitofoni, impianti di allarme, segnalazione e prevenzione con limite del 3% del massimale fabbricato e per quanto riguarda gli impianti di servizio alle piscine di € 5.000,00 per sinistro;

Danni al contenuto assicurato in caso d incendio, esplosione e scoppio con il limite di € 5.000,00 per anno. Sono coperti i singoli appartamenti, uffici, studi ed i locali desinati ad attività commerciali od artigianali con esclusione di atti vandalici o dolosi e scioperi, tumulti popolari, sommosse, scioperi ed atti di sabotaggio e terrorismo . La garanzia è prestata nel presupposto che siano assicurate tutte le unità immobiliari del fabbricato e nel caso in cui al momento del danno ne risultasse un numero maggiore di quello assicurato l'indennizzo sarà proporzionato;

Rimborso spese per sostituzione delle lastre relative alle parti comuni del fabbricato comprese il trasporto ed installazione anche se la rottura delle stesse è causata da colpa grave (con esclusione de dolo) del contraente, dell'assicurato o dei loro famigliari o da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine ( in questo caso con il limite del 50% della somma assicurata) con il limite d''indennizzo di € 1.500,00 per singola lastra. Sono escluse le lastre che alla data di effetto dell'assicurazione non siano integre ed esenti da difetti, abbiano valore artistico. Sono escluse altresì scheggiature e rigature e rotture causate da crollo del fabbricato intero od in parte, esplosione, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni, da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione ;

Danni materiali e diretti derivanti da furto con effrazione di apparecchi fono audiovisivi anche se di proprietà di terzi avvenuti nell'abitazione oppure nello studio con il limite di indennizzo di € 250,00 per ogni anno escludendo il furto di computer ed in danni conseguenti a rapina o scippo o commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato e da persone con lui residenti o che occupano locali assicurati;

Responsabilità Civile verso i terzi del proprietario del fabbricato (ogni singolo condomino), di parchi, giardini, alberi e aree scoperte purché di pertinenza del fabbricato con esclusione delle aree scoperte sulle quali sia consentito il transito di veicoli, del conduttore delle parti comuni del fabbricato, dell'amministratore del fabbricato con il limite di indennizzo di € 60.000,00 per anno in caso di danni derivanti da inquinamento. Sono compresi danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio, caduta di neve e ghiaccio da tetti e coperture, da opere di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato e giardini o parchi di pertinenza, da potatura, sfrondamento o abbattimento di alberi ;

Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro e loro dipendenti e lavoratori parasubordinati per le rivalse infortuni e gli infortuni che causino invalidità permanente maggiore od uguale al 6% in base ai criteri INAIL, o morte o lesioni personali con esclusione delle malattie professionali;

Responsabilità civile conduttore alloggi (condomini o inquilini) anche in caso di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. I figli ed i genitori dell'assicurato se non conviventi so considerati terzi con possibilità di estensione alla Tutela Giudiziaria;

Responsabilità civile e professionale dell'Amministratore di condominio comprese sanzioni fiscali, multe ed ammende inflitte al condominio ed ai condomini, danni derivanti da perdita o deterioramento di atti e documenti e titoli non al portatore anche se conseguenti a furto, rapina o incendio con una franchigia di € 250,00 per sinistro e con un limite massimo di risarcimento di € 30.000,00 per anno. Non sono considerati terzi i collaboratori e dipendenti dell'assicurato che subiscano danno durante il lavoro o il servizio;

Danni da acqua proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, tecnici a seguito di rottura accidentale, gelo occlusioni, rottura accidentale di pluviali, grondaie e loro occlusioni dovute a neve o grandine, trabocco o rigurgito della rete fognaria (solo danni al fabbricato con scoperto 10% e limite di € 250,00 per sinistro e limite del 5‰ del massimale fabbricato ). Responsabilità Civile verso i terzi del proprietario con uno scoperto del 15% per i danni subiti dai locali. Estensione per spese di ricerca e ripristino perdita acqua per riparare tubazioni e raccordi purché collocate nei muri o nei pavimenti, in corrispondenza o al di sotto delle superfici calpestabili dei locali interrati, e le spese di demolizione e ricostruzione collegate ;


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