Cargo
Le assicurazioni del ramo trasporti merci si dividono fra assicurazioni "danni" ed in assicurazioni di "responsabilità".

Le Polizze per l'assicurazione delle "responsabilità" derivanti dalle attività di trasporto o spedizione e dalla movimentazione delle merci in generale
Si tratta di coprire la responsabilità conseguenti a perdite o danni sofferte dalle merci trasportate e di cui debba rispondere colui al quale tali merci sono state affidate per la spedizione od il trasporto, nelle varie forme che tali attività sono andate assumendo, dando luogo a forme e funzioni imprenditoriali prima sconosciute.
Così, ad esempio, l'evoluzione dei traffici è soprattutto, ma non esclusivamente è con l'enorme sviluppo che si è avuto nell'impiego dei containers, ha dato notevole impulso ad una figura che è andata incorporando attività precedentemente svolte da una pluralità di soggetti: l'operatore di trasporti multimodali (M.T.O., "multimodal transport operator").
Il mercato ha dovuto adeguarsi e sono state realizzate diverse formule di copertura "ad hoc". Il nostro breve esame riguarderà, quindi, sia le più semplici coperture della responsabilità del vettore stradale o dello spedizioniere, sia quelle, più complesse, dedicate all'M.T.O.
Come si è visto e riferendoci a quanto avviene nel nostro Paese, solo con l'introduzione della Legge 450/85, è stato possibile realizzare gli strumenti idonei all'assicurazione della responsabilità del vettore stradale: la nuova disciplina introdotta col Dlgs 286 del 21/11/05 non ha modificato lo schema generale (separazione delle polizze di responsabilità vettoriale dalle polizze "danno").
Polizza per l'assicurazione della responsabilità dello spedizioniere vettore per errori e/o omissioni nella esecuzione del mandato.
Come abbiamo visto lo spedizioniere assume sovente, nei confronti del proprio committente, la veste di vettore e come tale provvede a coprire la propria responsabilità con l'apposita polizza.
A differenza del semplice vettore, tuttavia, lo spedizioniere deve rispondere non solo per le perdite o danni cagionati alle merci trasportate, ma anche di altre perdite economiche subite dall'avente diritto sulle merci a seguito di inadempimenti contrattuali dai quali derivi una erronea o ritardata esecuzione delle spedizioni o per consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute o per mancata o erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta connessione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto, ecc. Si tratta, in sostanza delle responsabilità professionali dello spedizioniere. Per la copertura di tali responsabilità lo spedizioniere-vettore dovrà far inserire nella polizza un'apposita "Condizione Addizionale" od una "Sezione ARES (assicurazione della responsabilità dello spedizioniere vettore)" nel caso venga adottato un formulario di polizza ed. 1983/1986.